Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds lacking concrete references to the contested judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Salvatore Billia inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's reclassification of the theft as an aggravated offense and the resulting sentence, but his sole ground was rejected. The court ruled the appeal invalid because the arguments were conclusively generic and non-specific, failing to identify concrete points in the contested judgment or provide specific factual illustrations of alleged errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and non-specific, lacking concrete references to the contested judgment and reduced to mere theoretical discussions without illustrating the specific defects in the particular case.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILLIA SALVATORE nato a PALERMO il 24/12/1987 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; k
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Billia Salvatore, ha riqualificato il fatto ascrittogli nei termini del delitto di furto aggravato, rideterminando la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo di ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che entrambi i motivi di ricorso sono affetti da conclamata genericità, essendo affidati a deduzioni del tutto indeterminate, dal momento che dalle stesse non è dato cogliere quali siano i punti della sentenza censurati, e aspecifiche perché connotate dall'assenza di addentellati concreti al testo della sentenza impugnata, essendosi le stesse tradotte in mere disquisizioni teoriche prive di ogni illustrazione dell'atteggiarsi dei vizi eccepiti nella peculiare fattispecie portata all'esame della Corte; in particolare, il primo motivo di ricorso - che sembra lamentarsi dell'affermazione di responsabilità - è privo di qualsivoglia confronto critico con il tenore dell'ampia motivazione spiegata al riguardo nella sentenza impugnata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), che ha dato conto della confessione dell'imputato medesimo; mentre il secondo motivo non aggredisce le rationes decidendi della rassegnata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ossia che la pena per il delitto di furto era già stata commisurata nel minimo edittale e che nulla era stato allegato, quale elemento positivamente valutabile, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglìa Stef_ry P9.11v? t., L r 1 A4 fiwAIAAAA4,, DEPOS!TATO 1N CANCELLERIA