Ordinanza — n. 22086/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOBIDZE MAMUKA nato il 14/11/1987 avverso la sentenza del 20/12/2021 del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ;1 ORDINANZA Sul ricorso proposto da Mamuka Iobidze avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 20 dicembre 2021 di condanna del medesimo alla pena concordata fra le parti per il reato di tentato furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica dei presupposti dell'art. 129 cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22086/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; Considerato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOBIDZE MAMUKA nato il 14/11/1987 avverso la sentenza del 20/12/2021 del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ;1 ORDINANZA Sul ricorso proposto da Mamuka Iobidze avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 20 dicembre 2021 di condanna del medesimo alla pena concordata fra le parti per il reato di tentato furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica dei presupposti dell'art. 129 cod. proc. pen.;
Rilevato che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; Considerato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefmr ) DEPOSITATO IN CAN ERIA • 0