Ordinanza — n. 22079/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI DANIELE nato a TORINO il 24/11/1979 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Daniele Simonetti avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 13 gennaio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla violazione dell'art. 62 comma 2 cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 comma 2 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22079/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente è inedito e non è dato neppure comprendere a quali dichiarazioni si riferisca; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI DANIELE nato a TORINO il 24/11/1979 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Daniele Simonetti avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 13 gennaio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla violazione dell'art. 62 comma 2 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente è inedito e non è dato neppure comprendere a quali dichiarazioni si riferisca; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef7 ap a r DEPOSITATO IN CANC