Cassation appeal against plea bargain conviction dismissed as inadmissible due to lack of legal grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gerald Valle against the plea bargain conviction from the Bologna Court of First Instance inadmissible. Valle argued that the agreed sentence was calculated incorrectly and violated the law, but the court found this claim did not fall within the specific exceptions allowing cassation appeals against plea agreements. Consequently, the appeal was rejected de plano, and Valle was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they allege a violation of law or a defect in reasoning regarding the sentence's calculation, which must be substantiated by specific legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLE GERALD nato il 13/11/1981 avverso la sentenza del 29/09/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAvviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; t ORDINANZA Sul ricorso proposto da Geratcl Valle avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Bologna del 29 settembre 2021 di condanna del medesimo alla pena concordata fra le parti per il reato di cui agli artt. 56 e 605 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'errore nel calcolo della pena concordata;
Rilevato che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento (la pena applicata era pari a quella indicata dalle parti e non essendo illegale, poiché rientra nei limiti edittali, non può essere oggetto di ricorso); Considerato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef.ry i DEPOSITATO IN CAN LERIA 07