Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints violate admissibility rules for cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court improperly integrated evidence and failed to evaluate it correctly regarding aggravated assault. The court rejected these claims, ruling that such arguments constitute mere factual grievances rather than legal violations permissible in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court based solely on factual disputes or dissatisfaction with evidence evaluation are inadmissible as they lack legal merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLO FRANCESCO ALESSIO nato a BUSTO ARSIZIO il 08/08/1979 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Francesco<Grillo avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 15 luglio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - all'avvenuta integrazione del compendio probatorio; - alla valutazione del medesimo; Ritenuto che í motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva dapprima sottolineato la piena legittimità dell'integrazione probatoria disposta dal primo giudice (ed espressamente prevista proprio dalla norma citata in ricorso) e poi considerato che il complessivo compendio probatorio deponeva per la piena attendibilità della versione dei fatti fornita dalla persona offesa;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con !a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vit orlo Stanislao Scarlini Stefp DEPOSITATO IN CAN ELLERIA