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Ordinanza — n. 22074/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22074/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22074/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA FIORE nato a ROCCADASPIDE il 08/07/1949 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Fiore Marotta avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 23 novembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22074/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del dinego dell'invocato beneficio, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie bancarotta fraudolenta attenuazione della pena ristrettezza finanziaria sospensione di pena pene condizionali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA FIORE nato a ROCCADASPIDE il 08/07/1949 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Fiore Marotta avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 23 novembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;

Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del dinego dell'invocato beneficio, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Sten ) 3\-9j1.3- DEPOSITATO IN CA Ner1 07 LERIA