Ordinanza — n. 22071/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLINO ANTONIO nato a CASERTA il 21/05/1991 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Pellino Antonio per i delitti di furto in abitazione contestatigli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22071/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851) e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata in cui è stata negativamente valorizzata la reiterazione della condotta in un brevissimo lasso temporale e la pluralità dei precedenti specifici a a carico dell'imputato); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLINO ANTONIO nato a CASERTA il 21/05/1991 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Pellino Antonio per i delitti di furto in abitazione contestatigli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni sviluppate sul fronte della ricostruzione del fatto e della prova della responsabilità dell'imputato connotate dalla medesima aspecificità (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849), che aveva caratterizzato i motivi di appello - cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in cui è stato segnalato come l'appellante, a fronte della analiticità delle argomentazioni in base alle quali il giudice di prime cure era pervenuto all'affermazione della sua responsabilità, avesse articolato censure prive di confronto con quanto dedotto dal Tribunale, formulando rilievi del tutto inconferenti- ed essendo le ulteriori (quelle in punto di applicazione della recidiva) inedite, ossia proposte per la prima volta in cassazione, come tali precluse ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; - che il secondo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851) e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata in cui è stata negativamente valorizzata la reiterazione della condotta in un brevissimo lasso temporale e la pluralità dei precedenti specifici a a carico dell'imputato); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia SteWkio jt DEPOSITATO IN CA ELLERIA