Ordinanza — n. 22070/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIGLIA DOMENICO nato a PALERMO il 07/07/1971 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Castiglia Domenico per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen; - con ricorre per la cassazione della menzionata sentenza l'imputata tramite il difensore, articolando un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22070/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 497-bis cod. pen; - con ricorre per la cassazione della menzionata sentenza l'imputata tramite il difensore, articolando un solo motivo;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIGLIA DOMENICO nato a PALERMO il 07/07/1971 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Castiglia Domenico per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen; - con ricorre per la cassazione della menzionata sentenza l'imputata tramite il difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva (cfr. pag. 2, punti 2 e 3, della sentenza impugnata]: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25-05-2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Steflo iIa WANIAA AW,,WAA.IMAAJ4 (36"e DEPOSITATO IN CANr LPRIA .n91 , O 7 6 I