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Ordinanza — n. 22064/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22064/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22064/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPACCAVENTO SALVATORE nato a MOLFETTA il 13/05/1986 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Spaccavento Salvatore per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5, e 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi; - che il primo motivo, che contesta la dichiarazione di responsabilità per il delitto in contestazione, dissimula, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti (in particolare, quelli ostesi alla pag. 2, ultimi due capoversi della sentenza impugnata) che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è affatto confrontato; - che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con il corrispondente motivo di gravame, pur correttamente e congruamente disatteso dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, con riguardo ai molteplici precedenti penali, alcuni specifici, dell'imputato, nonché all'assenza di elementi positivi favorevolmente valutatibili) (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22064/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5, e 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi; - che il primo motivo, che contesta la dichiarazione di responsabilità per il delitto in contestazione, dissimula, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti (in particolare, quelli ostesi alla pag. 2, ultimi due capoversi della sentenza impugnata) che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è affatto confrontato; - che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con il corrispondente motivo di gravame, pur correttamente e congruamente disatteso dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, con riguardo ai molteplici precedenti penali, alcuni specifici, dell'imputato, nonché all'assenza di elementi positivi favorevolmente valutatibili) (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione doppia punibilità revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena altri capi d'accusa aggravamento della pena
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPACCAVENTO SALVATORE nato a MOLFETTA il 13/05/1986 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Spaccavento Salvatore per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5, e 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi; - che il primo motivo, che contesta la dichiarazione di responsabilità per il delitto in contestazione, dissimula, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti (in particolare, quelli ostesi alla pag. 2, ultimi due capoversi della sentenza impugnata) che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è affatto confrontato; - che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con il corrispondente motivo di gravame, pur correttamente e congruamente disatteso dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, con riguardo ai molteplici precedenti penali, alcuni specifici, dell'imputato, nonché all'assenza di elementi positivi favorevolmente valutatibili) (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordannaglia SteanpRea_ 95- RA444 kmk,‘,;Aukkt444 J., DEP