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Ordinanza — n. 22062/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for attempted burglary as inadmissible due to waiver and procedural limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22062/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by two defendants inadmissible without formalities. Perdonò Antonio waived his appeal via a special prosecutor, while Rotunno Carlo Federico's appeal was rejected because the appellate court's decision on plea bargaining precluded arguments on liability. Consequently, both defendants were condemned to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 56, Law n. 103/2017; Art. 599-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the special prosecutor waives it, or if the appellate court's decision on plea bargaining limits review to non-waived grounds, excluding liability arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal waiver by special prosecutor plea bargaining in appeal procedural limits condemnation to costs contravvenzione aggravamento della pena tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
'patteggiamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
- che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari, ai sensi dell'art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
pen., non deve motivare alcunché in punto di responsabilità (come di contro pretende il ricorrente con l'eccezione di cui al primo motivo), in quanto la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv.
Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021
272853); che la residua doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio fuoriesce dal circoscritto perimetro della illegalità della pena, il solo profilo deducibile in Cassazione (Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERDONO' ANTONIO nato a FOGGIA il 02/01/1972 ROTUNNO CARLO FEDERICO nato a FOGGIA il 25/07/1990 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIa o avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a Perdonò Antonio e a Rotunno Carlo Federico - imputati del delitto di tentato furto in abitazione aggravato e in concorso - la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori, articolando un solo motivo il primo, e due motivi il secondo (segnatamente in punto di operata riqualificazione giuridica del fatto in assenza di contraddittorio e di diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e di esclusione della recidiva); - che il ricorso nell'interesse di Perdonò Antonio è inammissibile, perché, con dichiarazione in data 16 febbraio 2022, il procuratore speciale del ricorrente, Avvocato Carlo Alberto Mari, ha rinunciato al ricorso; - che, pertanto, alla declaratoria d'inammissibilità occorre dar corso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., dovendosi disporre la condanna del ricorrente Perdonò al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00. - che anche il ricorso nell'interesse di Rotunno Carlo Federico è inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare alcunché in punto di responsabilità (come di contro pretende il ricorrente con l'eccezione di cui al primo motivo), in quanto la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); che la residua doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio fuoriesce dal circoscritto perimetro della illegalità della pena, il solo profilo deducibile in Cassazione (Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021, Rv. 280881); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente Rotunno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna Perdonò Antonio al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende e Rotunno Carlo Federico al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2022 Il Presidente Ste» aUa Il Consigliere estensore Irene Scordarnaglia LAAlkum,u,k41.A DEPOS