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Ordinanza — n. 22058/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the challenged order concerns a non-appealable revocation of prosecution dismissal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22058/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against an order regarding the revocation of a prosecution dismissal, which is not appealable under Italian law. The appellant, a victim, challenged the Rimini Court's decision to reject his complaint, arguing procedural violations. The Court ruled that such orders fall under the principle of legal certainty, making them immune from cassation review, and thus the appeal must be dismissed without examining the merits.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible against orders issued pursuant to Article 410-bis of the Code of Criminal Procedure regarding the complaint of the offended party against a decision of dismissal.

Parole chiave

Generato dall'IA
prosecution dismissal revocation of dismissal inadmissible appeal legal certainty cassation appeal offended party procedural bar ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 410-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
art. 410-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019
sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione» (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANIA ROBERTO VINCENZO nato a CATANIA il 01/02/1965 parte offesa nel procedimento c/ MARTIGNONI FABIO nato a RIMINI il 10/10/1952 avverso l'ordinanza del 16/10/2020 del TRIBUNALE di RIMINIetto avviso alle arti udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Rimini ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato nell'interesse di Catania Roberto Vincenzo, parte offesa di un procedimento penale istaurato nei confronti di Martignoni Fabio, avverso il decreto di archiviazione nei confronti di questi adottato, così riqualificata l'istanza di integrazione del contraddittorio - tramite notifica alla sua persona della richiesta di archiviazione, avendone fatto richiesta -, trasmessa tramite PEC all'Ufficio del P.M. e del GIP dal difensore dell'interessato; - che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Catania Roberto Vincenzo, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, violazione di legge, vizio di motivazione ed abnormità del provvedimento impugnato; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non impugnabile, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale: <<È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione» (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723); - che, nel caso di specie, l'ordinanza non è, comunque, abnorme, giacché espressione di un potere del giudice effettivamente conferitogli e legittimamente esercitato, quand'anche tradottosi in una decisione eventualmente giuridicamente censurabile; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2022 Il Consigliere estensore Irene Scordannaglia A.A.MA ANsIAAA.U.A,(4., ' DEPOSITATO IN CANC