Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing proportionality rather than statutory illegality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant challenged the proportionality of the sentence rather than its statutory illegality. The appellant argued that the penalty violated general mitigating circumstances, but the Court held that such proportionality issues fall outside the scope of admissible cassation grounds under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it challenges the proportionality of the sentence or the application of mitigating circumstances, as these issues concern the balance of criminal facts rather than the statutory illegality or excess of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUT NICOLAE nato il 18/09/1970 avverso la sentenza del 24/09/2021 del TRIBUNALE di PAVIA!iato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Sut Nicolae, per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5, 7 -bis e 61 n. 5 cod. pen., meglio descritti in imputazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con un solo motivo, l'illegalità della pena applicata all'imputata sotto il profilo del vizio di violazione di legge (artt. 132, 133, 81, comma 2, cod. proc.pen.) quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; - che il ricorso è inammissibile, perché la pena applicata all'imputato non è illegale, in quanto determinata in relazione alla pena base nel rispetto del limite edittale stabilito per il più grave delitto di cui al capo 1) (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326): in disparte il rilievo che nella motivazione della sentenza impugnazione è specificato quale sia l'aumento di pena applicato per ciascun episodio di furto, è, comunque, jus receptum che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509) ovvero, ancora, all'aumento per la continuazione (Sez. 3, n. 23084 del 03/05/2011, Rv. 250966); - che, pertanto, essendo stato il motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), del ricorso va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.. - che va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/05/2022 Il Presidente Stefal Il Consigliere estensore Irene Scordamaglia 15(v~ 45\AAAUmmjA4 /DEPOSITATO IN