Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22054/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of counsel signature and rejects constitutional challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22054/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant rather than by a registered defense attorney. The defendant argued for leniency and challenged the constitutionality of requiring legal representation for cassation appeals. The court ruled that recent legislative changes mandate attorney signatures to prevent personal appeals, a requirement upheld as not limiting defense rights.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court must be signed by registered defense attorneys; personal signatures render the appeal inadmissible without formal procedural review.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility personal signature requirement defense attorney mandate legislative reform 2017 constitutional challenge rejection istanza di revisione penale diritto di non autoincriminarsi diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Questa Corte, oltretutto, ha già riconosciuto come manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 571, cod. proc. pen.
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 24, Cost.
Art. 6 CEDU
Questa Corte, oltretutto, ha già riconosciuto come manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
art. 613 cod. proc. pen
Questa Corte, oltretutto, ha già riconosciuto come manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REBEI HATEM nato il 26/04/2001 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINO[dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Rebei Hatem per il delitto di furto con strappo.

2. Avverso la sentenza ricorre Rebei Hatenn personalmente, articolando due motivi con i quali denuncia vizi di carenza e di illogicità motivazionale in punto di graduazione della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche e sollecita questa Corte a sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117 Cost..

3. Assume rilievo preliminare e assorbente la considerazione che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato. Il diritto vivente ha statuito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Questa Corte, oltretutto, ha già riconosciuto come manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011).

4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen..

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00, a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefy MAAA kimikAAMA.A.A VOrAt11\1011\1 CAWCELLERIA 0,