Ordinanza — n. 22050/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Cagliari ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Caredda Efrem per i delitti di tentato furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni quanto alla propria identità personale, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22050/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 3.1. Dal consentito esame degli atti non risulta che l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. sia stata chiesta nel giudizio di appello, ancorché questo sia stato celebrato successivamente all'introduzione della norma che lo prevede; donde va richiamato il principio di diritto a mente del quale:« La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789). 3.2.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAREDDA EFREM nato a CAGLIARI il 02/04/1988 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Cagliari ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Caredda Efrem per i delitti di tentato furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni quanto alla propria identità personale, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato con due motivi.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Dal consentito esame degli atti non risulta che l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. sia stata chiesta nel giudizio di appello, ancorché questo sia stato celebrato successivamente all'introduzione della norma che lo prevede; donde va richiamato il principio di diritto a mente del quale:« La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789). 3.2.
Il secondo motivo è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690;
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefy, sc\t~il iIAMA 4MAAJAA4,441:4,ii. DEPOSITATO IN CANCELLERIA