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Ordinanza — n. 22049/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to disguised factual challenges rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22049/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground of appeal was rejected because it merely criticized the lower courts' factual findings without demonstrating a specific, decisive misinterpretation of evidence. The court ruled that the appellant's arguments were disguised factual challenges rather than valid legal objections to the trial judges' reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely factual criticisms or disguised challenges to the lower courts' assessment of evidence, lacking a specific and decisive demonstration of a legal error.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual challenge disguised argument Court of Cassation evidence assessment lesione al piede aggressione fisica lesione alla spalla

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE ALFIO nato a ADRANO il 10/08/1940 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Caltanisetta ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di Pesce Alfio, imputato del delitto di lesioni personali gravi ed aggravate in danno di Pignataro Antonio, limitatamente al trattamento sanzionatorio; - che il ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza è affidata dall'imputato, tramite il difensore, ad un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, nell'avversare la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, dissimula, sotto l'egida formale del vizio argomentativo, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti (in particolare, quelli ostesi alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato, limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove (in particolare di quelle dichiarative), senza addurre alcuno specifico, decisivo ed inopinabile loro travisamento, ed, anzi, sulla base di un alternativo modello di ragionamento; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordannaglia Stef o Palla— wvin AcAkvii~.414 DEPOSITATO IN CAN LLERIA og