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Ordinanza — n. 22047/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft sentence for generic arguments and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22047/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a second-instance sentence reforming a first-instance conviction for aggravated theft of timber, citing generic errors in evidence assessment, procedural violations regarding witness statements, and sentencing issues. The court rejected these grounds because the arguments were merely repetitive of previously dismissed criticisms, failed to meet the high standard for challenging witness admissibility, and sought a re-evaluation of sentencing discretion which is reserved for the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on generic reproaches of evidence assessment or requests for new sentencing evaluations are inadmissible as they do not demonstrate specific, decisive misinterpretations of facts or arbitrariness in the exercise of judicial discretion.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic reproaches sentencing discretion witness admissibility procedural defects ipersfruttamento delle risorse rapina qualificata furto aggravato in banda

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 63, comma 2 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
pen.) è stata articolata senza assolvere alla prova di resistenza, alla stregua di quanto statuito dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep.
Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALAGNINO CARLO OTTAVIO nato a TAURISANO il 21/10/1958 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Lecce ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Malagnino Carlo Ottavio per il delitto di furto aggravato di legname, limitatamente al trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che contesta la coerenza rispetto alle risultanze probatorie della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, è affidato a deduzioni generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) e non consentite in questa sede, giacché unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, in assenza di loro specifici e decisivi travisamenti; - che l'eccezione processuale di cui al secondo motivo (in riferimento alla utilizzabilità delle dichiarazioni dei testi Manzo Francesco, Sanapo Antonio Sanapo Donato Edoardo e De Nicoli Franco per l'asserita violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.) è stata articolata senza assolvere alla prova di resistenza, alla stregua di quanto statuito dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, Rv. 269218) ed è, comunque, manifestamente infondata, perché, avuto riguardo alla lezione impartita dal diritto vivente secondo cui:« La sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante» (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Rv. 243417), il ricorrente non si è neppure fatto carico di lumeggiare tale specifico e decisivo aspetto; - il terzo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [in cui la pena concretamente inflitta è stata già rideterminata in sede di giudizio di appello in misura comunque inferiore alla media edittale ], e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata in cui è stata valorizzata l'assenza di risarcimento del danno e di comportamento collaborativo dell'imputato); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordannaglia Stefmo h-NAA.4 Amm.oLLA.AAA444,A, ) ,