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Ordinanza — n. 22044/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity; appeal court reform first instance regarding sentencing for crimes against Agostinelli.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22044/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation court declared the appeal inadmissible due to a generic and abstract argumentation lacking specific references to the appellate judgment. The appellant, Raffaele Cusato, challenged the appellate court's decision to reform the first-instance conviction for crimes against Domenico Agostinelli under Articles 582 and 585 of the Penal Code. The court rejected the appeal because the sole ground raised was indeterminate and devoid of concrete analysis regarding the specific points of the contested ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, or abstract, failing to specify which parts of the contested judgment are attacked or providing no concrete argumentation.

Parole chiave

Generato dall'IA
genericity of appeal inadmissible cassation abstract argumentation specificity requirement penal code reform risarcimento per atto illecito crimine di aggressione azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSATO RAFFAELE nato a CROTONE il 26/10/1959 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Cusato Raffaele, riconosciuto responsabile dei reati delitti di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. e 4 I. n. 110/1075, commessi in danno di Agostinelli Domenico, limitatamente al trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefap Paila Wfm, DEPOSITAT