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Ordinanza — n. 22043/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22043/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22043/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO FRANCESCO nato a SQUINZANO il 06/03/1955 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di Piccolo Francesco in ordine ai reati di truffa, appropriazione indebita, esercizio abusivo di una professione e falso, in rubrica ascrittigli, dichiarando prescritti i reati di truffa ed appropriazione indebita commessi fino al 2010, e, di conseguenza rideterminando la pena per i residui reati; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22043/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa altri reati reato di poca entità contraffazione di merci reati di corruzione infrazione privilegiata
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO FRANCESCO nato a SQUINZANO il 06/03/1955 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di Piccolo Francesco in ordine ai reati di truffa, appropriazione indebita, esercizio abusivo di una professione e falso, in rubrica ascrittigli, dichiarando prescritti i reati di truffa ed appropriazione indebita commessi fino al 2010, e, di conseguenza rideterminando la pena per i residui reati; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che contesta la logicità e la coerenza della motivazione rispetto ai risultati probatori, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputata, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) - tanto è a dirsi per i rilievi in punto di sua utilizzazione di un titolo professionale non spettantegli e di svolgimento di attività che presupponeva tale titolo (cfr, pag. 3, della sentenza impugnata) —, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scorda maglia Stef9,ny WM LA/1104~4