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Ordinanza — n. 22042/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks re-examination of evidence and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22042/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought a re-examination of evidence and sentencing, which are matters reserved for the court of first instance. The appellant challenged the lower court's finding of liability and the specific fine amount, arguing errors in proof evaluation and penalty gradation. The court rejected these grounds, noting that such issues fall within the discretion of the judge of merit and require sufficient motivation rather than a new assessment in the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 37 d.lgs. n. 274/2000; Art. 612 cod. pen.; The appeal against a pecuniary penalty judgment is inadmissible if it requests a re-evaluation of evidence or a new assessment of the penalty's congruity, as these fall within the exclusive discretion of the court of first instance.

Parole chiave

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pecuniary penalty appeal cassation inadmissibility evidence re-examination sentencing discretion judicial merit review minaccia nel diritto penale sanzione penale pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000
Art. 612 cod. pen.
- che, con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Messina ha dichiarato responsabile Vasari Adriano del delitto di cui all'art. 612 cod.
Art. 76 cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 612 cod. pen
- che, con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Messina ha dichiarato responsabile Vasari Adriano del delitto di cui all'art. 612 cod. pen.
art. 76 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASARI ADRIANO nato il 07/08/1992 avverso la sentenza del 28/06/2021 del GIUDICE DI PACE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Messina ha dichiarato responsabile Vasari Adriano del delitto di cui all'art. 612 cod. pen. in danno di Giurba Cosimo e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di Euro 800,00 di multa; - che, avverso la sentenza indicata, ha proposto appello, tramite il difensore, l'imputato, con tre motivi; - che la detta impugnativa è stata trasmessa a questa Corte in quanto da qualificarsi come ricorso per cassazione; - che correttamente l'appello è stato convertito in ricorso per cassazione, posto che l'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000, stabilisce che «L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.

2. L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento» e che, con la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato alla sola pena pecuniaria, nulla è stato deciso in ordine a statuizioni civili, poiché la parte offesa non si è costituita in giudizio per esercitare l'azione civile ex art. 76 cod. proc. pen.; - che i primi due motivi di ricorso, che censurano la dichiarazione di responsabilità sotto il profilo dell'errata valutazione delle prove, stimata dal ricorrente inidonea ad integrare lo standard probatorio richiesto per sostenere la condanna a suo carico pronunciata, non sono consentiti nel presente giudizio di legittimità, sollecitandosi, con le deduzioni in essi sviluppate, il riesame nel merito della decisione assunta dal giudice di pace, mediante un rinnovato apprezzamento delle prove colà assunte delle quali l'impugnante non deduce nemmeno il travisamento; che il terzo motivo di ricorso, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi il richiamo, in sentenza contenuto, all'incidenza dannosa e alla finalizzazione dell'intimidazione a conseguire l'immunità del reato contro il patrimonio commesso in danno della persona offesa]; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefa P 11-a, LewLIAAAAkilitAt