Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific critique of lower court's recidivism reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the sole ground raised by the appellant. The defendant argued against the application of reiterated recidivism but failed to provide a substantive critique of the appellate court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the threshold for admissibility under established jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific, effective critique of the lower court's reasoning regarding the application of recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSUETO LEONARDO SALVATORE nato a FOGGIA il 26/03/1967 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari, assolto Mansueto Leonardo Salvatore dal reato contestatogli al capo b) della rubrica, in riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata anche per il delitto di cui agli artt. 497-bis e 99, comma 4, cod. pen. (capo a), ha rideterminato la pena inflittagli; - che con il proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, ha dedotto un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica alla sintetica ma esaustiva motivazione spiegata nella sentenza impugnata a giustificazione del diniego di disapplicazione all'imputato della contestata recidiva reiterata: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia ' stef75 e kM.Aht DEPOSITATO IN CANCELL \N