Italian Court dismisses appeals against aggravated theft convictions for lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Nicola Di Nicola and Roberto Matteu inadmissible. The appellants argued for a mitigating circumstance and contested the recidiva finding, but the court rejected these claims as lacking specificity or manifest illogic. Consequently, the original convictions for aggravated theft were upheld, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 6 cod. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if the grounds lack specificity or are not manifestly illogical, allowing the court to uphold the original judgment on established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI NICOLA PRIMO nato a MONTECICCARDO il 11/05/1957 MATTEU ROBERTO nato a SAN GIOVANNI SUERGIU il 03/10/1959 avverso la sentenza del 10/05/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Tal Sui ricorsi proposti da Primm(Nicola e da Roberto Matteu avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 10 maggio 2018 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di furto aggravato loro ascritto;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; - al riconoscimento della recidiva in capo al Di Nicola considerato l'esito positivo dell'affidamento in prova; Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della invocata circostanza attenuante, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la ritenuta sussistenza della recidiva è inammissibile posto che le ragioni addotte dalla Corte non sono manifestamente illogiche e che, pur preso atto della non rilevanza a tal fine delle più recenti condanne, alla luce delle più risalenti se ne traeva comunque un giudizio di accresciuta pericolosità; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini 1 DEPOSITATO