Ordinanza — n. 22032/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAPALE ROBERTO nato a MESSINA il 17/11/1980 SANTAMARIA MARIA nato a MESSINA il 16/09/1986 avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Roberto Papale e da Maria Santamaria avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 1 luglio 2020 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di furto aggravato di energia elettrica loro ascritto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 22032/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAPALE ROBERTO nato a MESSINA il 17/11/1980 SANTAMARIA MARIA nato a MESSINA il 16/09/1986 avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Roberto Papale e da Maria Santamaria avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 1 luglio 2020 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di furto aggravato di energia elettrica loro ascritto;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità dei prevenuti; - alla misura della pena ed al giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che l'immobile servito dall'energia sottratta era occupato dagli imputati e che la dichiarazione del testimone, di conferma del dato, era stata acquisita sull'accordo delle parti;
Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione;
Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensor