Italian Court dismisses appeal as arguments are merely assertive without referencing trial evidence or facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mario Lo Presti's appeal against the Catanzaro Court of Appeal's conviction for aggravated theft inadmissible. The appellant argued for procedural nullity and specific legal errors regarding sentencing and recidivism, but the court found these claims lacked substantive argumentation. The decision rests on the finding that the appellant's submissions were merely assertive and failed to reference the actual trial evidence or procedural facts required for a valid legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely assertive and fail to provide concrete arguments linking the alleged legal violations to the specific evidence and facts acquired during the trial proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI MARIO nato a ROSSANO il 29/01/1972 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Mario Lo Presti avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 29 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla celebrazione "cartolare" del processo; - all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.; - al proscioglimento di cui all'art. 131 bis cod. pen.; - alla recidiva; - alla ritenuta responsabilità; - alla dosimetria della pena; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso proposti sono meramente assertivi e privi di ogni argomentazione che faccia riferimento (quanto alle prove, nella necessaria forma integrale) alle acquisizioni dibattimentali ed ai fatti processuali (ivi comprese le precedenti condanne che avevano motivato il riconoscimento della recidiva), tanto da giungere, ad esempio, a chiedere la nullità del processo per avere il giudice, doverosamente, proceduto applicando le norme allora in vigore; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vitto Stanislao Scarlini StefT7- \ DEPOSIT