Ordinanza — n. 22030/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUMMO FRANCESCO nato a NAPOLI il 24/08/1974 OLIVIERI RAFFAELE nato a NAPOLI il 08/12/1966 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; è ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Francesco Rumnno e da Raffaele Olivieri avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 16 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato loro ascritto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22030/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, per Rummo, che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUMMO FRANCESCO nato a NAPOLI il 24/08/1974 OLIVIERI RAFFAELE nato a NAPOLI il 08/12/1966 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; è ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Francesco Rumnno e da Raffaele Olivieri avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 16 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato loro ascritto;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - per Rummo, al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; - per Olivieri, al diniego delle medesime; Considerato, per Olivieri, che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie;
Ritenuto, per Rummo, che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vitt io'Stanislao Scarlini Stefp Vm'Cv DEPOSITATO IN CAN ERI