Italian Court dismisses appeals against aggravated theft convictions, ruling factual complaints inadmissible in legitimacy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Dritan Ndreu and Shtjefen Hila inadmissible. The defendants argued that the lower court's reasoning regarding their identification as thieves was flawed, but the Supreme Court held that such arguments constitute mere factual complaints rather than legal violations. Consequently, the court upheld the second-instance judgment convicting the men for aggravated theft and ordered them to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals based solely on dissatisfaction with the factual reasoning or identification of facts in the lower court's decision are inadmissible in proceedings of legitimacy, as they do not constitute a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NDREU DRITAN nato a LEZHE( ALBANIA) il 02/12/1975 HILA SHTJEFEN nato a FRAMSH LEZHE( ALBANIA) il 30/08/1985 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Dritan Ndreu e da Shtjefen Hila avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 6 maggio 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di furto aggravato loro ascritto;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta identificazione degli autori del furto nei prevenuti; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come i due imputati fossero stati sorpresi a bordo del mezzo che era stato visto uscire dal cantiere ove erano stati sottratti i beni indicati in imputazione e che, proprio a causa del loro inseguimento ad opera della persona offesa, erano stati abbandonati lungo il tragitto di fuga;
Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna I ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini SteTr o - DEPOSITO IN