Cassation appeal dismissed for generic grounds; defendant failed to contest specific reasoning on aggravated penalty exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mihail Topala inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued against the confirmation of a conviction for theft and fraud, but the court found his complaints generic and unfounded. The decision rests on the failure to specifically contest the territorial court's detailed reasoning regarding the exclusion of the 'dexterity' aggravating circumstance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 c.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded because the appellant fails to specifically contest the reasoning provided by the lower court on the facts and law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOPALA MIHAIL nato il 14/08/1975 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RITENUTO IN DIRITTO E CONSIDERATO IN FATI-0 - che, con l'impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Torino, è stata confermata la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Topaia Mihail per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che tutte le doglianze cui è affidato il proposto motivo sono generiche e manifestamente infondate, perché non si fanno carico di specificamente contestare l'ineccepibile motivazione in diritto e la completa e congrua argomentazione in punto di fatto rassegnata dalla Corte territoriale a sostegno della conferma della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, con il consequenziale rigetto del diniego di esclusione della aggravante della destrezza [cfr. pagg. 3, ultimo capoverso, e 4, primo e secondo capoverso, della sentenza impugnata] che si appalesa, oltretutto, assolutamente in linea con la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez.
U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2g maggio 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Ster Mia .L.MAkinAm4l^ . DEPOSITATO I