Ordinanza — n. 22026/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Pannone Emiliano per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 455 cod. pen.. Con il ricorso per cassazione nell'interesse del Vaccaro è dedotto un solo motivo. 3.11 proposto motivo è generico, perché omette di specificamente confrontarsi con tutte le puntuali e congrue argomentazioni (in punto di formulata prognosi negativa quanto alla possibilità dell'imputato di non ricadere nel reato) che sostengono il diniego di concessione della sospensione condizionale della pena (cfr. pag. 6, penultimo capoverso della sentenza impugnata), ed è, comunque, manifestamente infondato, giacché articolato senza tener conto del pacifico principio di diritto in forza del quale la concessione o il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito (Sez. 1, n. 9693 del 18/06/1992, Rv. 191875), di modo che il relativo giudizio, da formularsi alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., avendo riguardo alla specificità della condotta posta in essere, si sottrae, se adeguatamente motivato, ad ogni sindacato in sede di legittimità (Sez. 1, n. 2328 del 22/05/1992, Rv. 191311); il giudice di merito, tuttavia, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 22026/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv., 110 e 455 cod. pen.. Con il ricorso per cassazione nell'interesse del Vaccaro è dedotto un solo motivo. 3.11 proposto motivo è generico, perché omette di specificamente confrontarsi con tutte le puntuali e congrue argomentazioni (in punto di formulata prognosi negativa quanto alla possibilità dell'imputato di non ricadere nel reato) che sostengono il diniego di concessione della sospensione condizionale della pena (cfr. pag. 6, penultimo capoverso della sentenza impugnata), ed è, comunque, manifestamente infondato, giacché articolato senza tener conto del pacifico principio di diritto in forza del quale la concessione o il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito (Sez. 1, n. 9693 del 18/06/1992, Rv. 191875), di modo che il relativo giudizio, da formularsi alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., avendo riguardo alla specificità della condotta posta in essere, si sottrae, se adeguatamente motivato, ad ogni sindacato in sede di legittimità (Sez. 1, n. 2328 del 22/05/1992, Rv. 191311); il giudice di merito, tuttavia, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANNONE EMILIANO nato a CERCOLA il 20/01/1976 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Pannone Emiliano per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 455 cod. pen..
2. Con il ricorso per cassazione nell'interesse del Vaccaro è dedotto un solo motivo. 3.11 proposto motivo è generico, perché omette di specificamente confrontarsi con tutte le puntuali e congrue argomentazioni (in punto di formulata prognosi negativa quanto alla possibilità dell'imputato di non ricadere nel reato) che sostengono il diniego di concessione della sospensione condizionale della pena (cfr. pag. 6, penultimo capoverso della sentenza impugnata), ed è, comunque, manifestamente infondato, giacché articolato senza tener conto del pacifico principio di diritto in forza del quale la concessione o il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito (Sez. 1, n. 9693 del 18/06/1992, Rv. 191875), di modo che il relativo giudizio, da formularsi alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., avendo riguardo alla specificità della condotta posta in essere, si sottrae, se adeguatamente motivato, ad ogni sindacato in sede di legittimità (Sez. 1, n. 2328 del 22/05/1992, Rv. 191311); il giudice di merito, tuttavia, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136;
Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 - dep. 18/02/2010, Rv. 246184), come accaduto nel caso di specie.
4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefia Palla LAA ji\MAkAAMMAA4UL DEPOSITATO IN CAN L