Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific critique of the lower court's recidivism reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Fadhaloui Sayfeddine inadmissible due to the generic nature of his single ground of complaint. The appellant argued against the application of infra-quinquennial recidivism but failed to provide a specific critique of the appellate court's detailed justification. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the threshold for admissibility required by established precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific critique of the lower court's reasoning, as the appellant must demonstrate a concrete error in the application of the law rather than merely contesting the outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADHALOUI SAYFEDDINE nato il 09/09/1992 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; ,k)
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Perugia, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale distrettuale, ha riformato, quanto al solo trattamento sanzionatorio, la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Fadhaloui Sayfeddine, imputato del delitto di cui agli artt. 582 e 585, comma 1 e 2, cod. pen. aggravato ex art. 99, comma 2, cod. pen.; - che con il proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore ha dedotto un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica alla puntuale motivazione spiegata nella sentenza impugnata a giustificazione dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva infra-quinquennale: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argonnentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stel Palla )kfwvv, DEPOSITATO IN CAN -LLERIA'