Cassation court dismisses appeal for generic grievances and non-syndicable merit evaluations regarding traffic offense conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for counterfeit vehicle inspection tags, arguing insufficient evidence and lack of leniency. The court rejected these claims as generic repetitions of lower court grievances and an impermissible review of the trial judge's discretionary assessment of the offense's severity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against judgments in criminal proceedings are inadmissible if they consist of generic grievances merely reiterating arguments from the lower court without specific, new, or inopinable allegations of error, or if they attempt to re-evaluate the discretionary assessment of the facts and circumstances by the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTULI GIOVANNI nato a CUTRO il 05/11/1972 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Cutuli Giovanni per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. in relazione alla contraffazione del tagliando di revisione di un'autovettura in suo uso; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; - che con memoria trasmessa tramite PEC in data 9 maggio 2022, il difensore dell'imputato ha rassegnato le proprie conclusioni, meglio lumeggiando i motivi di ricorso, dei quali ha insistito per l'accoglimento; - che i primi due motivi di ricorso - che contestano la correttezza in diritto nonché la completezza e la congruenza rispetto alle emergenze processuali della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli (soprattutto in punto di dimostrazione della sussistenza del fatto) - sono affidati a doglianze generiche - perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con congrua e corretta motivazione con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici ed inopinabili travisamenti ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso ai punti 4.1. e 4.2., della sentenza impugnata), che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale; - che il terzo motivo, che contesta il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sotto il profilo della violazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato e diretto a censurare valutazioni del giudice di merito non sindacabili in questa sede: infatti, è condotta nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento l'argomentazione addotta a sostegno dell'impugnato diniego, per la quale il fatto, per come commesso, era tale da evidenziare una particolare intensità del dolo e un'entità del danno (rectius, del pericolo per la circolazione stradale) non certo tenue (cfr. pag. 4, penultimo e ultimo capoverso della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dela ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefrif , ii~d~4.44 L LERIA