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Ordinanza — n. 22023/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against minor crime conviction for alleging insufficient reasoning and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22023/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for personal injuries by arguing the lower court failed to properly evaluate the victim's credibility and denied procedural standing. The court rejected these claims, ruling that appeals against minor crimes cannot cite insufficient reasoning and that the victim's civil claim implicitly satisfied the requirement for opposing the minor offense declaration.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 34 d.lgs. n. 274/2000: Appeals against judgments for minor crimes cannot be based on alleged defects in reasoning, and the victim's request for damages implicitly constitutes opposition to the minor offense declaration.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility minor crime jurisdiction insufficient reasoning defect victim civil claim procedural standing requirement risarcimento del danno alla persona aggressione fisica danneggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000
Art. 34 d.lgs. n. 274/2000
275557); - che le doglianze di cui al medesimo motivo, laddove eccepiscono il diniego della causa di non procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv.
Sez. 5, n. 37852 del 02/05/2019
274, nella fase successiva all'azione penale, è implicita nei casi in cui questa, costituitasi parte civile, in quanto soggetto danneggiato dal reato, formuli in udienza, a mezzo del procuratore speciale, richiesta di risarcimento dei danni (Sez. 5, n. 37852 del 02/05/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RUBBIO CRISTIANO nato a ISERNIA il 29/10/1989 avverso la sentenza del 24/03/2021 del TRIBUNALE di ISERNIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Isernia ha confermato la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città di condanna di Di Rubbio Cristiano alla pena di giustizia e al risarcimento del danno per il delitto di lesioni personali, commesso nei confronti di Donadio Giuseppe; - che, con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato, è stato articolato un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che le doglianze di cui al proposto motivo, laddove censurano l'operata valutazione delle prove dichiarative (in punto, in particolare, di attendibilità della persona offesa) e non denunciano vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) - tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge -, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del digs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che le doglianze di cui al medesimo motivo, laddove eccepiscono il diniego della causa di non procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, sono manifestamente infondate, dovendosi fare applicazione del pacifico principio di diritto in forza del quale, nel procedimento davanti al giudice di pace la volontà di opposizione della parte offesa alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto, quale condizione di operatività dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella fase successiva all'azione penale, è implicita nei casi in cui questa, costituitasi parte civile, in quanto soggetto danneggiato dal reato, formuli in udienza, a mezzo del procuratore speciale, richiesta di risarcimento dei danni (Sez. 5, n. 37852 del 02/05/2019, Rv. 277404; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stef o Palla LAAA.A .15~ZIAMAAS A A A.; D