Ordinanza — n. 22022/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLO GERO nato a NARO il 16/02/1962 avverso la sentenza del 25/05/2021 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Agrigento ha confermato la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città di condanna di Priolo Gero alla pena di giustizia e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, per il delitto di minaccia commesso nei confronti di Cancemi Calogero; - che, con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato, è stato articolato un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22022/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLO GERO nato a NARO il 16/02/1962 avverso la sentenza del 25/05/2021 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Agrigento ha confermato la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città di condanna di Priolo Gero alla pena di giustizia e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, per il delitto di minaccia commesso nei confronti di Cancemi Calogero; - che, con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato, è stato articolato un solo motivo;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLO GERO nato a NARO il 16/02/1962 avverso la sentenza del 25/05/2021 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Agrigento ha confermato la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città di condanna di Priolo Gero alla pena di giustizia e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, per il delitto di minaccia commesso nei confronti di Cancemi Calogero; - che, con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato, è stato articolato un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che le doglianze di cui al proposto motivo, laddove denunciano, sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (in maniera già di per sé inammissibile, stante quanto disposto da Sezioni Unite Filardo, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), l'operata valutazione delle prove dichiarative (in punto, in particolare, di attendibilità della persona offesa) ovvero laddove prospettano l'errata sussunzione del fatto alla norma di riferimento esclusivamente sulla base di un'alternativa ricostruzione dello stesso, ritenuta maggiormente plausibile e convincente, e non denunciano vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) - tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge -, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che le doglianze di cui al medesimo motivo, laddove eccepiscono il diniego della causa di non procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, sono manifestamente infondate, dovendosi fare applicazione del pacifico principio di diritto in forza del quale, nel procedimento davanti al giudice di pace la volontà di opposizione della parte offesa alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto, quale condizione di operatività dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella fase successiva all'azione penale, è implicita nei casi in cui questa, costituitasi parte civile, in quanto soggetto danneggiato dal reato, formuli in udienza, a mezzo del procuratore speciale, richiesta di risarcimento dei danni (Sez. 5, n. 37852 del 02/05/2019, Rv. 277404; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefp1)0 Paf LAAA LAn0\~#4.4:5