Ordinanza — n. 22020/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDI MARCO nato a NETTUNO il 14/09/1975 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di Bernardi Marco, imputato dei delitti di lesioni personali gravi e di minaccia in danno di Piredda Giuseppe; - che il ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza è affidata dall'imputato, tramite il difensore a due motivi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22020/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDI MARCO nato a NETTUNO il 14/09/1975 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di Bernardi Marco, imputato dei delitti di lesioni personali gravi e di minaccia in danno di Piredda Giuseppe; - che il ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza è affidata dall'imputato, tramite il difensore a due motivi;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDI MARCO nato a NETTUNO il 14/09/1975 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di Bernardi Marco, imputato dei delitti di lesioni personali gravi e di minaccia in danno di Piredda Giuseppe; - che il ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza è affidata dall'imputato, tramite il difensore a due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, nell'avversare la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, dissimula, sotto l'egida formale del vizio argomentativo, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti (in particolare, quelli ostesi alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento; - che il secondo motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata (pag.
3) in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - deo. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Steflp,P.,113 (`MA 4•AkAIWAAlu4M àL DEPOSITATO IN CANC