Ordinanza — n. 22016/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLARA NICOLA nato a REGGIO CALABRIA il 20/09/1955 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di Fallara Nicola per il delitto di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, e di bancarotta semplice, per aggravamento del dissesto, commesso nella qualità di socio e amministratore unico della CARMEL MAGAZZINI Srl., dichiarata fallita il 19 febbraio 2014, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22016/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLARA NICOLA nato a REGGIO CALABRIA il 20/09/1955 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di Fallara Nicola per il delitto di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, e di bancarotta semplice, per aggravamento del dissesto, commesso nella qualità di socio e amministratore unico della CARMEL MAGAZZINI Srl., dichiarata fallita il 19 febbraio 2014, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLARA NICOLA nato a REGGIO CALABRIA il 20/09/1955 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di Fallara Nicola per il delitto di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, e di bancarotta semplice, per aggravamento del dissesto, commesso nella qualità di socio e amministratore unico della CARMEL MAGAZZINI Srl., dichiarata fallita il 19 febbraio 2014, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che tutti e tre i motivi di ricorso - che contestano la correttezza in diritto della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per la bancarotta fraudolenta patrimoniale (quanto alle contestate distrazioni di un immobile ubicato in San Casciano Val di Pesa ed a quelle poste in essere mediante prelievi non autorizzati dal conto soci) e per la bancarotta semplice da aggravamento del dissesto - sono affidati a doglianze generiche - perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con congrua e corretta motivazione con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici ed inopinabili travisamenti ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagg. 5, primo capoverso, 6, secondo e ultimo capoverso, 7, secondo capoverso, della sentenza impugnata), che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stef,11,1a AvuxmituAlA- irvit DEPOSITATO IN