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Ordinanza — n. 22014/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22014/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22014/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONANNO DAVIDE nato a NAPOLI il 09/04/1994 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Davide Buonanno avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 1 marzo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il teste oculare del fatto avesse riconosciuto il prevenuto come uno degli autori del medesimo con grado di certezza; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefgo Palla DEPOSITATO IN CANCELggrp, --------------------

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22014/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefgo Palla DEPOSITATO IN CANCELggrp, --------------------

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove carenza di credibilità oggettiva inutilizzabilità delle prove illecite reato flagrante impatto visivo prove di persecuzione
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