Ordinanza — n. 22011/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA ANTONIO nato a FOGGIA il 03/10/1980 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Con la sentenza impugnata, del 16 febbraio 2021, la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna di Antonio Lanza per il reato di furto aggravato di una GRU con braccio telescopico dal valore di C 50.000,00, ai danni di Immobiliare Darc S.r.l.. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo cinque motivi di ricorso: - con il primo, il ricorrente deduce la violazione, in relazione agli artt. 544, 546, 581 e 357 c.p.p.; segnatamente, l'imputato lamenta vizi motivazionali in ordine alla ricostruzione del fatto storico; - con il secondo, si duole dei vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione all'art. 131 bis c.p.; - con il terzo, contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine all'applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; - con il quarto, lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - con il quinto, l'imputato eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis c.p; Ordinanza — n. 22011/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili in sede di legittimità perché afferenti al trattamento punitivo, considerando poi che le attenuanti generiche erano già state riconosciute dai giudici del merito e che la recidiva non risulta né contestata né riconosciuta. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato in relazione alla consumazione del delitto, nel 2018 ed al termine di prescrizione che, anche senza tener conto della recidiva e di possibili sospensioni del medesimo, decorrerà solo nel 2031.Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA ANTONIO nato a FOGGIA il 03/10/1980 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Con la sentenza impugnata, del 16 febbraio 2021, la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna di Antonio Lanza per il reato di furto aggravato di una GRU con braccio telescopico dal valore di C 50.000,00, ai danni di Immobiliare Darc S.r.l.. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo cinque motivi di ricorso: - con il primo, il ricorrente deduce la violazione, in relazione agli artt. 544, 546, 581 e 357 c.p.p.; segnatamente, l'imputato lamenta vizi motivazionali in ordine alla ricostruzione del fatto storico; - con il secondo, si duole dei vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione all'art. 131 bis c.p.; - con il terzo, contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine all'applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; - con il quarto, lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - con il quinto, l'imputato eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile perché interamente versato in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (le censure peraltro appaiono attenere a diverso fatto storico, consumato nel 2011, e quindi 7 anni prima della condotta oggetto del presente giudizio, avvenuta nel 2018). Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte di Appello ha, infatti, escluso la tenuità del fatto con riferimento all'entità del danno patrimoniale cagionato e alle modalità attuative del fatto.
Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili in sede di legittimità perché afferenti al trattamento punitivo, considerando poi che le attenuanti generiche erano già state riconosciute dai giudici del merito e che la recidiva non risulta né contestata né riconosciuta. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato in relazione alla consumazione del delitto, nel 2018 ed al termine di prescrizione che, anche senza tener conto della recidiva e di possibili sospensioni del medesimo, decorrerà solo nel 2031.Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefìo, Palla—,