Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22010/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22010/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22010/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INSALATA BARTOLOMEO nato a FOGGIA il 06/04/1971 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, in conferma della pronunzia di prime cure, ha condannato Bartolomeo Insalata per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Avverso la sentenza ricorre l'imputato per mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il vizio motivazionale, dolendosi sia della ritenuta colpevolezza del ricorrente sia del trattamento sanzionatorio adottato anche in relazione all'art. 69 cod. pen..

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 22010/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato per mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il vizio motivazionale, dolendosi sia della ritenuta colpevolezza del ricorrente sia del trattamento sanzionatorio adottato anche in relazione all'art. 69 cod. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento per atto illecito danneggiamento d'impianti elettrici infrazione privilegiata risarcimento alle vittime di reati sottrazione di energia indennità maggiorata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 69 cod. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato per mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il vizio motivazionale, dolendosi sia della ritenuta colpevolezza del ricorrente sia del trattamento sanzionatorio adottato anche in relazione all'art. 69 cod. pen..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INSALATA BARTOLOMEO nato a FOGGIA il 06/04/1971 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, in conferma della pronunzia di prime cure, ha condannato Bartolomeo Insalata per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Avverso la sentenza ricorre l'imputato per mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il vizio motivazionale, dolendosi sia della ritenuta colpevolezza del ricorrente sia del trattamento sanzionatorio adottato anche in relazione all'art. 69 cod. pen..

Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso relativo alla ritenuta colpevolezza è generico perchè non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la motivazione è congrua anche considerando che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef,anpalla— • 3 /I DEPOSITATO IN CAN&LERIA ogg