Ordinanza — n. 22006/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUDORACHE MARIANA nato il 10/05/1980 avverso la sentenza del 31/01/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Mariana Tudorache avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 30 gennaio 2019 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22006/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della sospensione condizionale della pena (all'ultimo paragrafo di pagina 2 dell'impugnata sentenza), è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUDORACHE MARIANA nato il 10/05/1980 avverso la sentenza del 31/01/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Mariana Tudorache avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 30 gennaio 2019 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della sospensione condizionale della pena (all'ultimo paragrafo di pagina 2 dell'impugnata sentenza), è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefrj, DEPOSITATO IN CANCEU I