Ordinanza — n. 22004/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBATO CIRO nato a NAPOLI il 26/01/1966 DI MAURO VINCENZO nato a NAPOLI il 14/09/1959 avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Ciro Barbato e da Vincenzo Di Mauro avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 25 giugno 2019 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di furto aggravato loro ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22004/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi del delitto tentato; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (avendo gli imputati, prima di essere fermati, conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti); Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarato inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBATO CIRO nato a NAPOLI il 26/01/1966 DI MAURO VINCENZO nato a NAPOLI il 14/09/1959 avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Ciro Barbato e da Vincenzo Di Mauro avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 25 giugno 2019 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di furto aggravato loro ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi del delitto tentato; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (avendo gli imputati, prima di essere fermati, conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti); Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarato inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Enrico Vittorio Stanislao Scarlini DEPOSITATO IN CAN