Ordinanza — n. 22003/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAYDAY OLEKSANDR nato il 25/11/1994 NOVELLI ANTONIO nato a SALERNO il 09/08/1993 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Oleksandr Hayday e Antonio Novelli avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 18 giungo 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di furto aggravato ai medesimi ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22003/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo, dedotto da Hayday, relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarato inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAYDAY OLEKSANDR nato il 25/11/1994 NOVELLI ANTONIO nato a SALERNO il 09/08/1993 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Oleksandr Hayday e Antonio Novelli avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 18 giungo 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di furto aggravato ai medesimi ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - Hayday, alla misura della pena; - Novelli, alla individuazione del prevenuto come uno degli autori del fatto; Ritenuto che il motivo di ricorso, del Novelli, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il riconoscimento del prevenuto da parte degli operanti nelle immagini del sistema di videosorveglianza non lasciasse fosse pienamente attendibile;
Considerato che il motivo, dedotto da Hayday, relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarato inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente