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Ordinanza — n. 22001/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific arguments regarding fact qualification and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22001/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without examining the merits of the case. The appellant argued that the lower court violated the law and suffered from defective reasoning regarding the qualification of the attempted aggravated theft and the sentencing. The court rejected these claims because the appeal lacked specific arguments directly confronting the reasoning of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is devoid of specificity and fails to provide arguments that confront the reasoning of the appealed judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity defective reasoning attempted theft sentencing review aggravamento della pena infrazione qualificata gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIADI ABDELKADER nato il 04/12/1981 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Abdelkader Miadi avverso la sentenza della Corte di appello dinomaldel 13 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto ed alla dosimetria della pena; Considerato che i motivi di ricorso sono privi di specificità perché non accompagnati da argomentazioni che si confrontino con la motivazione della impugnata sentenza; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini o Palla StefnI e DEPOS