Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit under criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of liability and the aggravating circumstance of theft, claiming errors in fact-finding and motivation. The court rejected these arguments, ruling that they constituted mere factual complaints rather than legal violations permissible in a review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals against judgments in criminal proceedings are limited to legal errors; mere complaints regarding factual findings or the sufficiency of motivation do not constitute grounds for admissibility.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUNATO GRAZIA nato a DACHAU( GERMANIA) il 08/11/1995 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Grazia Fortunato avverso la sentenza della Corte di ‘;i1-71._ • rAm7. e), Tt,i2,P4,-T7c...) appello di Lecce<del 8 marzo 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittole; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità della prevenuta; - alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente e la configurabilità della ricordata aggravante, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che la prevenuta, a bordo dell'auto segnalata come occupata dagli autori del furto, era stata trovata in possesso di monete e di generi alimentari dello stesso tipo di quelli sottratti e della felpa indossata dall'autore del delitto; si era poi appurato che il sistema di videosorveglianza non consentiva un monitoraggio continuo così da doversi affermare la sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enric ittorio S hislao Scarlini ) StefapT ( DEPOSITATO !N C