Ordinanza — n. 21999/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA CALOGERO nato a RIESI il 26/12/1956 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Calogero Piazza avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 5 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di furto tentato e consumato ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'avvenuto riconoscimento della recidiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21999/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l'avvenuto riconoscimento della recidiva non tiene conto dell'ampia motivazione sul punto della Corte territoriale che ha applicato i principi dettati dall'orientamento consolidato della giurisprudenza; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA CALOGERO nato a RIESI il 26/12/1956 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Calogero Piazza avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 5 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di furto tentato e consumato ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'avvenuto riconoscimento della recidiva;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l'avvenuto riconoscimento della recidiva non tiene conto dell'ampia motivazione sul punto della Corte territoriale che ha applicato i principi dettati dall'orientamento consolidato della giurisprudenza; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico V. tanislao Scarlini Stefap Palla DEPOSFTATO IN CANCELLERI