Ordinanza — n. 21996/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICI PIERLUIGI nato a NOVARA il 06/06/1968 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Pierluigi Federici avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 18 gennaio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 63 comma 2 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21996/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla disapplicazione dell'art. 63 comma 2 cod. proc. pen.; Considerato che il motivo di ricorso è inedito (secondo l'incontestata sintesi dei motivi di appello presente nella sentenza impugnata) e privo di specificità; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICI PIERLUIGI nato a NOVARA il 06/06/1968 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Pierluigi Federici avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 18 gennaio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla disapplicazione dell'art. 63 comma 2 cod. proc. pen.; Considerato che il motivo di ricorso è inedito (secondo l'incontestata sintesi dei motivi di appello presente nella sentenza impugnata) e privo di specificità; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enric