Sentenza — n. 21995/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATERINO GIUSEPPE nato a EBOLI il 24/04/1961 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; SENTENZA Sul ricorso proposto da Giuseppe Caterino avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 20 novembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di bancarotta ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla prescrizione dei delitti contestati; - alla ritenuta colpevolezza del prevenuto ed alla mancata concessione della sospensione della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 21995/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena è inammissibile perché il giudizio in fatto sotteso al suo diniego appare privo di manifeste aporie logiche; Rilevato tuttavia che la sentenza deve essere annullata in relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018 e che pertanto i delitti contestati si sono, solo ora, prescritti.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATERINO GIUSEPPE nato a EBOLI il 24/04/1961 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; SENTENZA Sul ricorso proposto da Giuseppe Caterino avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 20 novembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di bancarotta ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla prescrizione dei delitti contestati; - alla ritenuta colpevolezza del prevenuto ed alla mancata concessione della sospensione della pena;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena è inammissibile perché il giudizio in fatto sotteso al suo diniego appare privo di manifeste aporie logiche; Rilevato tuttavia che la sentenza deve essere annullata in relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018 e che pertanto i delitti contestati si sono, solo ora, prescritti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi i reati estinti per prescrizione. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini DEPOSITATO IN C ,ICELLERI