Ordinanza — n. 21994/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALACCARI DOMENICO nato a ANCONA il 17/06/1970 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Domenico Malaccari avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 18 marzo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di lesioni personali e minaccia ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità del prevenuto per i delitti ascrittigli; - alla misura della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche; letta la memoria inviata dalle parti civili;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21994/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo relativo alla misura della pena (ed il diniego delle attenuanti) è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALACCARI DOMENICO nato a ANCONA il 17/06/1970 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Domenico Malaccari avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 18 marzo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di lesioni personali e minaccia ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità del prevenuto per i delitti ascrittigli; - alla misura della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche; letta la memoria inviata dalle parti civili;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che le dichiarazioni delle persone offese avessero trovato adeguato riscontro nelle risultanze delle certificazioni mediche (inverosimile era invece l'alternativa versione fornita dall'imputato);
Considerato che il motivo relativo alla misura della pena (ed il diniego delle attenuanti) è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Rilevato che nessun contributo argomentativo concreto è stato offerto dalle parti civili così da non doversi loro liquidare le spese del grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini , StefTy DEPOSITATO