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Ordinanza — n. 21993/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21993/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21993/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUHMAD ABDERRAHIM nato a CASABLANCA ( MAROCCO) il 29/06/1973 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Abderrahim Bouhmad avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 31 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'aggravante contestata è manifestamente infondato (oltre che del tutto privo di specificità) in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (ex multis Cass. Rv. 278383); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stetatio PAlla !DEPOSITATO IN CATACE 07 G1112 oggi. -----------

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21993/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rv. 278383); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stetatio PAlla !DEPOSITATO IN CATACE 07 G1112 oggi. -----------

Parole chiave

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spese di difesa eccezioni difensive oltraggio alla corte atti impugnabili prova insufficiente dell'aggravamento clinico allegazioni insufficientemente motivate
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