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Ordinanza — n. 21992/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding procedural defect in immigration detention denial reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21992/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the defendant's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defendant argued that the lower court failed to adequately address his new request to apply Article 34 of the Immigration Act, claiming a violation of procedural rights. The court rejected this, finding the lower court's reasoning was logically coherent and sufficiently examined the evidence of the defendant's continuous criminal conduct.

Regesto Legislator

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Art. 627 c.p.p.; The appeal is inadmissible when it challenges a judgment solely on grounds of a procedural defect or lack of congruence regarding a new request for application of a specific legal provision, provided the original judgment demonstrates logical coherence and exhaustive examination of the evidence.

Parole chiave

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immigration detention procedural defect inadmissible appeal Article 34 Immigration Act logical coherence continuous criminal conduct court costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 10 bis D.Lgs. n. 286/1998
Art. 34 D.Lgs. n. 274/2000
La Prima sezione di questa Corte aveva annullato la precedente pronuncia del Giudice di Pace in relazione al solo vizio di motivazione relativo all'applicazione dell'art. 34 D.Lgs. n. 274/2000.
Art. 627 c.p.p.
art. 34 D.Lgs. n. 274/2000
La Prima sezione di questa Corte aveva annullato la precedente pronuncia del Giudice di Pace in relazione al solo vizio di motivazione relativo all'applicazione dell'art. 34 D.Lgs. n. 274/2000.
artt. 627 c.p
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo l'inosservanza degli artt. 627 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMMAD .JEWEL nato il 10/08/1994 avverso la sentenza del 06/07/2021 del GIUDICE DI PACE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Con la sentenza impugnata, emessa all'esito del giudizio di rinvio, il Giudice di Pace di Roma ha confermato la condanna di Ahmmad Jewel per il reato di cui all'art. 10 bis del D.Lgs. n. 286/1998. La Prima sezione di questa Corte aveva annullato la precedente pronuncia del Giudice di Pace in relazione al solo vizio di motivazione relativo all'applicazione dell'art. 34 D.Lgs. n. 274/2000.

Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo l'inosservanza degli artt. 627 c.p.p. avendo, il Giudice di pace, omesso di congruamente sul nuovo diniego dell'applicazione dell'art. 34 del D.Lgs. 274/2000. Il motivo è manifestamente infondato perché afferente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda la congrua motivazione sul punto da pagina 4 della sentenza impugnata, fondata sulla verificata continuità della condotta delittuosa).

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefo Palla DEPOSITATO IN CANCELLERIA n o