Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for mere factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the conviction for aggravated theft and the denial of mitigating circumstances under Articles 62 and 62 bis of the Penal Code. The court ruled that complaints regarding the factual basis of the court's reasoning constitute mere grievances rather than legal violations, thus failing to meet the requirements for a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 62, 62 bis c.p.: Appeals based solely on factual grievances or dissatisfaction with the court's reasoning are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLUASHVILI ARCHIL nato il 24/07/1973 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Archil Bluashvili avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 8 marzo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato come contestato in rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione. - alla ritenuta colpevolezza del prevenuto; - al diniego delle circostanze attenuanti di cui gli artt. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen.;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che proprio il riconoscimento dell'imputato come l'autore del fatto aveva consentito di evitare la consumazione di un successivo delitto; e come la mera restituzione della refurtiva non consentisse, come post factum, di elidere il valore della stessa, da non considerarsi così tenue, e come i precedenti penali del prevenuto fossero d'ostacolo alla concessione delle attenuanti generiche;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio St. slao Scarlini Stefap9,Fa 59' • 9-AA 1 DEPOSITATO IN CANC"LIERIA