Ordinanza — n. 21990/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTA FRANCESCO nato a COPERTINO il 20/05/1984 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; • ORDINANZA Sul ricorso proposto da Francesco Quarta avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20 gennaio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato continuato di tentata violenza privata; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al diniego delle circostanze attenuanti generiche; - alla misura della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21990/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i motivi di ricorso non risultano essere stati dedotti con l'atto di appello, secondo l'incontestata sintesi rinvenibile nell'impugnata sentenza, e che comunque la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTA FRANCESCO nato a COPERTINO il 20/05/1984 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; • ORDINANZA Sul ricorso proposto da Francesco Quarta avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20 gennaio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato continuato di tentata violenza privata; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al diniego delle circostanze attenuanti generiche; - alla misura della pena;
Considerato che i motivi di ricorso non risultano essere stati dedotti con l'atto di appello, secondo l'incontestata sintesi rinvenibile nell'impugnata sentenza, e che comunque la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini a c,_ Stef7L DEPOSITATO IN CANC oggi, 0761