Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of lawyer signature and meritless procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Massimo Vernacchio inadmissible for two primary reasons. First, the appeal was signed by the client himself rather than by a qualified lawyer from the official bar register. Second, the court found the procedural arguments regarding the judgment's motivation to be generic and already adequately addressed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if signed by the party without a lawyer and if the grounds are merely repetitive of issues already decided.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERNACCHIO MASSIMO nato a CARPI il 16/05/1985 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Massimo Vernacchio avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 ottobre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di lesioni personali, danneggiamento e minaccia; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'intervenuta condanna;
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; e che il ricorso è comunque inammissibile perché sottoscritto dal ricorrente e non da un difensore inserito nell'apposito albo; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini StefFila 0(.. DEPOSITATO IN CArx ER1A -n oggi, ___02_.